Il progetto Articolo 3 si rivolge a persone con disabilità psichica per le quali i Centri Diurni Riabilitativi risultano insufficienti alla loro crescita e al recupero di abilità di vita. La sua finalità è quella di favorire un percorso di riabilitazione e di integrazione sociale utilizzando lo strumento del tirocinio lavorativo (Art. 18 L. 196/97 “Pacchetto Treu”), favorendo così un miglioramento della qualità della vita.
Attraverso questa esperienza l'individuo ricontatta capacità assopite, acquista nuove competenze lavorative e relazionali, si sperimenta in un ruolo proprio dell'età adulta. Il progetto viene portato avanti in stretta collaborazione con i servizi pubblici di salute mentale e disabilità. Durante il percorso la persona viene accompagnata nel reinserimento sociale dalla presenza di una equipe (tutor/psicoterapeuta) che sostiene l'individuo e la sua famiglia nella possibilità di cimentarsi in una vita “normale” affrontando la sfida dell'autonomia e della separazione, e quindi della crescita.
Un valido strumento di riabilitazione sociale e di sensibilizzazione della società civile! Per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità psichica, per la loro crescita e per l'attribuzione di uno status sociale.
I destinatari del progetto sono le persone portatrici di disabilità psichica (deficit cognitivo) e disabilità psichiatrica (persone con problemi di salute mentale).
La caratteristica originale di questo progetto di inserimento lavorativo sta nella sua conduzione e nelle sue finalità.
Si è individuato nell'inserimento socio lavorativo “protetto” (ovvero con la presenza di un tutor e di un terapeuta di riferimento) lo strumento per garantire a persone con problemi di disabilità il potenziamento delle capacità residue, l'acquisizione di un ruolo sociale, l'esercizio di uno status di cittadinanza attiva.
L'Art. 18 L. 196/97, il cosiddetto “Pacchetto Treu”. Decreto Min. Lav. N° 142/98 che regola lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento.
Il tirocinio formativo è un periodo di inserimento in azienda, che promuove la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Esso non si configura come un rapporto di lavoro, quindi non prevede da parte del datore di lavoro nessun obbligo di assunzione e nessun onere finanziario, previdenziale e assicurativo, che sono a carico dello sportello tirocini del Comune di Roma. Viene stipulato un accordo convenzionale fra il Comune di Roma, l'azienda ospitante, ed il tirocinante, contenente le regole previste per lo svolgimento.
Alla convenzione viene allegato un progetto formativo e di orientamento, in cui sono indicate le modalità con cui verranno realizzate, il tutor incaricato dall'ente promotore , la durata e il periodo di svolgimento.
La durata massima del tirocinio per persone con disabilità è di 24 mesi, ma la convenzione può essere interrotta in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti coinvolte nel progetto.
L'azienda ospitante non ha nessun onere economico, deve solo garantire la presenza di una persona di riferimento per il tirocinante, che curi i rapporti con il tutor del progetto Articolo tre, dell'Opera don Calabria.
A conclusione del tirocinio, l'equipe coadiuverà, laddove sia possibile, l'inserimento permanente del disabile ai sensi della legge 68/99 o la “nuova” presa a carico della persona all'interno del progetto Articolo tre.
È personalizzato sulle caratteristiche del paziente, in media all'azienda viene chiesto di accogliere il tirocinante per una media di 12 ore settimanali.
L'ente inviante eroga una borsa lavoro pari a 200€ mensili.